Nello Davino |
Vico Equense - Vorrei ritornare sull’argomento del danno ambientale cercando di fare un’analisi dettagliata, guardando i vari aspetti del problema di per sé abbastanza complesso. Analizziamo la cosa dal punto di vista tecnico\giuridico, opportunità\conseguenze e poi da quello politico.
TECNICO: La legge 662/96, all’articolo 2 comma 46, ha specificato che per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui alle leggi 1497/39 e 431/85, il pagamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria di cui all’art.15 della L.1497/39, con la conseguenza che a tutte le opere condonate, realizzate dopo la data di apposizione di tali vincoli, deve essere applicata tale indennità risarcitoria. Pertanto ne consegue, come ribadito anche dal Consiglio di Stato con sentenza n.3184 del 2/6/2000, che: 1. l'art.15 legge n.1497/39 (ora art.164 decreto legislativo n.490/99 ) prevede non un risarcimento del danno, ma una vera e propria sanzione amministrativa che prescinde dalla prova del danno e che può essere ripristinatoria o pecuniaria secondo il giudizio dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico; 2. l'opera abusiva, se giudicata incompatibile con l'ambiente dovrà essere rimossa, altrimenti si applica una sanzione pecuniaria quale maggiore importo tra danno arrecato e profitto conseguito; Non ci sono indicazioni legislative di come calcolare il danno ambientale, mentre per il profitto conseguito il D.M 26/09/97 stabilisce: art. 2. L'indennità risarcitoria di cui all'art.15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è determinata previa apposita perizia di valutazione del danno causato dall'intervento abusivo in rapporto alle caratteristiche del territorio vincolato ed alla normativa di tutela vigente sull'area interessata, nonchè mediante la stima del profitto conseguito dalla esecuzione delle opere abusive.
In via generale è qualificato quale profitto la differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa, alla data di effettuazione delle perizia. art. 3. Il profitto è pari, in via ordinaria, al tre per cento del valore d'estimo dell'unità immobiliare come determinato ai sensi dell'art.2 della legge 24 marzo 1993, n. 75 e del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In pratica l’art. 2 dice che è il profitto conseguito è determinato dalla differenza tra il valore di mercato e il costo di costruzione delle opere stesse. Ne verrebbe fuori un valore di imposizione molto alto per i cittadini. La scelta dei comuni è di calcolare in via ordinaria il profitto conseguito. E’ chiaro che il 3% come evidenziato dal commento all’articolo precedente da Starace porta a un profitto conseguito esiguo, rispetto al danno ambientale, ma se il calcolo fosse fatto sul reale profitto conseguito (art. 2 e non art. 3) la sanzione sarebbe molto più alta e confrontabile con il danno ambientale. E in tutto questo senza prendere in considerazione la sanzione ripristinatoria (abbattimento o acquisizione) prevista dalla stessa norma. Non essendoci indicazioni legislative dettagliate circa come calcolare il danno ambientale, ogni comune delibera e determina come meglio crede i criteri del calcolo del danno ambientale, creando anche notevoli sperequazioni tra territori limitrofi. L’assenza di normativa della Regione o solo indicazioni su tale argomento lascia molto perplessi. Il Comune di Vico Equense, quasi da subito, ha adottato i suoi criteri per la determinazione del danno ambientale, necessari per evitare interpretazioni soggettive nel calcolo. Tali criteri nel tempo sono stati rivisti varie volte dalle varie giunte comunali (modificate le zonizzazioni, introduzione del progetto di completamento, etcc,), ma senza modificare la sanzione base (12 €/mc), fino all’attuale delibera n. 223 del 17.12.2009, oggi criticata.
OPPORTUNITA’\CONSEQUENZE: Modificare la sanzione (costo a mc = 12€) del danno ambientale è una facoltà e competenza del organo politico. Modificando si creerebbero al tempo stesso dei benefici per i cittadini la cui pratica ancora non è stata esaminata e una disparità ingiusta per chi ha già ottemperato ai pagamenti. Onde evitare la sperequazione, si dovrebbero rivedere tutti i calcoli per le pratiche già completate e restituire i soldi ai cittadini che hanno già ottemperato al pagamento dell’indennità risarcitoria, impossibile da effettuare pertanto rimarrebbe la sperequazione e il malumore e la contestazione di chi ha già pagato. Credo che a partita iniziata non si possano\debbano cambiare le regole. In tutto questo non vorrei sembrare insensibile ai problemi dei cittadini, ma ci potrebbero essere altre azioni : agevolare i pagamenti concedendo rateazioni più lunghe di concerto con le banche\finanziarie con cui il Comune si farebbe carico di aprire delle convenzioni ad hoc.
POLITICO: Dal punto di vista politico mi preoccuperei molto di come stiamo utilizzando le somme riscosse. L’art. 167 del DLgs 42/04 comma 4 prescrive che : Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1 (somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione) sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate. Ad oggi il Comune di Vico Equense ha riscosso vari milioni di euro dall’indennità risarcitoria, ma non sono visibili interventi di recupero sul paesaggio e\o riqualificazione delle aree degradate. Infine ho qualche perplessità circa le critiche : La delibera di giunta comunale vigente sugli orientamenti e gli indirizzi del danno ambientale è la n.223 del 17/12/2009 fu votata all’unanimità dal Sindaco e dagli assessori presenti: CINQUE GENNARO, GUIDA GIUSEPPE, DE SIMONE MATTEO, COPPOLA FRANCESCO, DE SOMMA BRIGIDA (presentatrice della proposta). E’ chiaro che nella vita si può sempre cambiare idea. Saluti
Nello Davino
Ex consigliere comunale
Ex componente della Commissione Edilizia Comunale Integrata