Fonte: Guido D'Angelo da Il Mattino
Il 6 aprile scorso è entrata in vigore una nuova legge statale (D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31) in materia di disciplina delle opere ed interventi edilizi nelle località dichiarate d'interesse paesaggistico. Si tratta di una normativa di assai diffuso interesse, poiché circa il settanta per cento del territorio nazionale è stato sottoposto a vincolo paesaggistico o direttamente da atti legislativi o mediante una procedura amministrativa regolata dalla legge sui beni culturali. In tutta questa maggior parte del territorio nazionale anche la realizzazione dei più limitati interventi edilizi è disciplinata dalla nuova legge. L'obiettivo dichiarato risulta assai opportuno, in quanto è diretto alla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione, che finora si sono dimostrati troppo complicati, anche per la sovrapposizione delle competenze dell'amministrazione statale, della Regione e dei Comuni. Purtroppo, come spesso accade, le leggi dirette a semplificare recano non pochi dubbi e complicazioni. Un importante esempio di semplificazione contenuto nella nuova legge consiste nell'elenco di trentuno interventi ed opere, che si potranno realizzare liberamente, senza più bisogno dell'autorizzazione paesaggistica.
Ma anche questa semplificazione risulta complicata da un'altra norma della stessa legge, che per cinque dei detti trentuno interventi esclude la necessità dell'autorizzazione ove ricorrano determinate condizioni. Naturalmente è risultata evidente la contraddizione tra le due norme, in base alle quali non si comprende se per i detti interventi la necessità dell'autorizzazione è esclusa sempre o solo a determinate condizioni (con un conseguente punto interrogativo per gli altri venticinque). Da varie parti è stata posta la questione al Ministero, che per ora non si è pronunciato. Per il resto, ai fini dell'auspicata semplificazione, la nuova legge disciplina due procedimenti di autorizzazione, in modo da semplificare maggiormente la procedura per quarantadue interventi ed opere di limitata entità. Ma, purtroppo, resta la sovrapposizione delle competenze di tante amministrazioni, per cui anche per realizzare opere di modesta entità occorrono ancora numerosi titoli abilitativi edilizi ed atti di assenso sotto vari profili. Si tratta di provvedimenti frequentemente fonte di gravi disparità e di contenzioso a causa dell'eccessivo potere discrezionale attribuito in materia all'amministrazione pubblica competente. La nuova legge prevede che entro il prossimo 6 ottobre il ministero dei Beni culturali dovrà intendersi con le Regioni e l'Associazione dei Comuni ed acquisire il parere dell'Osservatorio nazionale del paesaggio ed eventualmente anche del Consiglio superiore dei beni paesaggistici (elenco che già indica come non è del tutto semplice la gestione del territorio). Conseguentemente, entro il detto termine, il Ministero dovrà approvare regole tecniche e di indirizzo anche ai fini della collaborazione amministrativa in materia. Va auspicato che allora non mancheranno ulteriori semplificazioni rispetto sia ai dubbi d'interpretazione delle nuove norme, sia anche ai (non ancora sufficientemente semplificati) procedimenti. L'esame del repertorio della giurisprudenza in materia conferma l'esistenza di tanti dubbi d'interpretazione, che dovrebbero essere chiariti con la conseguente opportuna riduzione del contenzioso giurisdizionale.
Il 6 aprile scorso è entrata in vigore una nuova legge statale (D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31) in materia di disciplina delle opere ed interventi edilizi nelle località dichiarate d'interesse paesaggistico. Si tratta di una normativa di assai diffuso interesse, poiché circa il settanta per cento del territorio nazionale è stato sottoposto a vincolo paesaggistico o direttamente da atti legislativi o mediante una procedura amministrativa regolata dalla legge sui beni culturali. In tutta questa maggior parte del territorio nazionale anche la realizzazione dei più limitati interventi edilizi è disciplinata dalla nuova legge. L'obiettivo dichiarato risulta assai opportuno, in quanto è diretto alla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione, che finora si sono dimostrati troppo complicati, anche per la sovrapposizione delle competenze dell'amministrazione statale, della Regione e dei Comuni. Purtroppo, come spesso accade, le leggi dirette a semplificare recano non pochi dubbi e complicazioni. Un importante esempio di semplificazione contenuto nella nuova legge consiste nell'elenco di trentuno interventi ed opere, che si potranno realizzare liberamente, senza più bisogno dell'autorizzazione paesaggistica.
Ma anche questa semplificazione risulta complicata da un'altra norma della stessa legge, che per cinque dei detti trentuno interventi esclude la necessità dell'autorizzazione ove ricorrano determinate condizioni. Naturalmente è risultata evidente la contraddizione tra le due norme, in base alle quali non si comprende se per i detti interventi la necessità dell'autorizzazione è esclusa sempre o solo a determinate condizioni (con un conseguente punto interrogativo per gli altri venticinque). Da varie parti è stata posta la questione al Ministero, che per ora non si è pronunciato. Per il resto, ai fini dell'auspicata semplificazione, la nuova legge disciplina due procedimenti di autorizzazione, in modo da semplificare maggiormente la procedura per quarantadue interventi ed opere di limitata entità. Ma, purtroppo, resta la sovrapposizione delle competenze di tante amministrazioni, per cui anche per realizzare opere di modesta entità occorrono ancora numerosi titoli abilitativi edilizi ed atti di assenso sotto vari profili. Si tratta di provvedimenti frequentemente fonte di gravi disparità e di contenzioso a causa dell'eccessivo potere discrezionale attribuito in materia all'amministrazione pubblica competente. La nuova legge prevede che entro il prossimo 6 ottobre il ministero dei Beni culturali dovrà intendersi con le Regioni e l'Associazione dei Comuni ed acquisire il parere dell'Osservatorio nazionale del paesaggio ed eventualmente anche del Consiglio superiore dei beni paesaggistici (elenco che già indica come non è del tutto semplice la gestione del territorio). Conseguentemente, entro il detto termine, il Ministero dovrà approvare regole tecniche e di indirizzo anche ai fini della collaborazione amministrativa in materia. Va auspicato che allora non mancheranno ulteriori semplificazioni rispetto sia ai dubbi d'interpretazione delle nuove norme, sia anche ai (non ancora sufficientemente semplificati) procedimenti. L'esame del repertorio della giurisprudenza in materia conferma l'esistenza di tanti dubbi d'interpretazione, che dovrebbero essere chiariti con la conseguente opportuna riduzione del contenzioso giurisdizionale.