ROMA - Cambiano le classi d’importo per la cessione del quinto dello stipendio e della pensione, Inps recede dalle convenzioni per le necessarie modifiche. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il decreto n. DT24126 del 27 marzo 2017 ha pubblicato i nuovi tassi effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura ed i conseguenti tassi soglia vigenti a far data dal prossimo 1 aprile 2017.
La novità del citato decreto sta nel fatto che sono state modificate le classi di importo rilevanti ai fini delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio e della pensione, tenuto conto che fino ad oggi dette classi di importo sono state così suddivise:
<5.000 euro e> 5.000 euro e che le future classi di importo dei prestiti sono rimodulate secondo i seguenti valori: <15.000 euro e> 15.000 euro.
L’attuale schema di Convenzione dell’INPS - finalizzata a disciplinare l’estinzione dietro cessione del quinto della pensione di prodotti di finanziamento concessi ai pensionati - fa specifico riferimento ai parametri che sono stati fino ad oggi vigenti ai fini del calcolo dei tassi soglia convenzionali. Tali tassi non sono più vigenti alla luce del decreto su menzionato e pertanto l’Istituto, essendo impossibilitato nell’immediatezza agli adeguamenti tecnici e contrattuali, intende avvalersi della facoltà di recesso unilaterale dalle convenzioni finora stipulate con le Banche e gli Intermediari finanziari a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Seguiranno apposite comunicazioni formali a ciascuna delle società interessate - riporta ancora il comunicato dell'Inps -.
Si assicura che tutte le società in regime di convenzionamento potranno stipulare i nuovi contratti di finanziamento a far data dal 1 aprile 2017 in regime di accreditamento. Sarà possibile operare in regime di convenzionamento a seguito dell’approvazione di un nuovo schema convenzionale da parte di questo Istituto.
Le relative procedure informatiche rimarranno sospese per il tempo strettamente necessario all’adeguamento alle nuove normative.